Scopriamo quali sono le ultime novità approvate dal Consiglio dei ministri sulla ricostruzione a seguito di calamità naturali.
Si tratta di misure molto attese, considerata anche la situazione emergenziale in cui si è venuto a trovare il nostro paese dopo l’alluvione che ha colpito alcune Regioni dell’Italia Centrale, in modo particolare l’Emilia Romagna.
Questi nuovi interventi fanno seguito al cosiddetto Dl alluvioni, che ha già previsto la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, e la sospensione di termini amministrativi fino al 31 agosto con ripresa dei pagamenti fino al 20 di novembre.
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Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha approvato un decreto-legge e un disegno di legge in materia di ricostruzione post-calamità.
Ecco quali sono le novità introdotte con questi due testi normativi.
Il decreto disciplina il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione sul territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Il testo istituisce il Fondo per la ricostruzione e prevede la nomina di un Commissario straordinario, dotato di un’apposita struttura di supporto, il quale, in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile e con il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
La Cabina di coordinamento per la ricostruzione è composta da:
La Cabina coadiuva il Commissario:
Il decreto definisce i criteri e le procedure per l’individuazione delle opere da ricostruire e per l’erogazione dei relativi contributi, sia per quanto riguarda l’ambito pubblico sia per quello privato.
Il Governo preannuncia che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge, nominerà quale Commissario straordinario alla ricostruzione il generale Francesco Paolo Figliuolo.
Il disegno di legge definisce, in un quadro unitario, le procedure e le misure da adottare nei processi di ricostruzione successivi ad eventi calamitosi.
La nuova disciplina prevede, tra l’altro, che, al termine dello stato di emergenza, possa essere deliberato dal Consiglio dei Ministri lo “stato di ricostruzione”, previa intesa con i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate.
Tale deliberazione può essere assunta nei casi in cui sia impossibile il rientro nel regime ordinario, in quanto non sono state ultimate le procedure di ricostruzione e occorra una complessiva revisione dell’assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite.
Il piano può prevedere misure di delocalizzazione necessarie per la riduzione del rischio sismico e idrogeologico.
Successivamente alla deliberazione, viene nominato un Commissario straordinario, dotato di una struttura ad hoc, che elabora il piano generale pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti, in cui sono determinati anche il quadro complessivo dei danni e il relativo fabbisogno finanziario.
Il Commissario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati e pubblici e può agire in deroga alle disposizioni vigenti, fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell’ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
Inoltre, si prevede la nomina di una Cabina di coordinamento, che coadiuva il Commissario straordinario nella definizione del piano e nel monitoraggio dell’avanzamento dei processi di ricostruzione. Per la gestione finanziaria, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze sono istituiti un Fondo per la ricostruzione e un Fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari, trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Si prevede poi l’istituzione di un organo tecnico a competenza intersettoriale denominato “Conferenza permanente”, che esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni e sul programma delle infrastrutture ambientali e che approva i progetti delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali.
Il Dipartimento di casa Italia esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio degli interventi di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi.
Infine, in merito alla ricostruzione, si distinguono gli ambiti in:
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it